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Ci vediamo ad Atlantide (cassero di Porta Santo Stefano) Lunedì 19/05/2008 alle 21.00 per definire la nostra idea di assemblea nazionale!


A proposito... abbiamo fissato due giorni certi per le assemblee: il secondo giovedì del mese e il quarto martedì sempre alle 19.00!

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50 e 50…ovunque si decide!


Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive



Articolato della Proposta di Legge di iniziativa popolare

Note di sintesi

Le sottoscritte cittadine italiane e i sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma 2, Cost. ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 ss. modd. - la seguente proposta di legge:

“Norme di Democrazia Paritaria per le Assemblee elettive”

Art. 1 - Finalità

In attuazione dell’art.51 della Costituzione Italiana, la presente legge detta norme di democrazia paritaria per l’accesso di cittadini e cittadine alle Assemblee elettive in condizioni di uguaglianza.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano alle competizioni elettorali relative alle Assemblee elettive di: Circoscrizioni nei Comuni, Comuni, Città Metropolitane, Province, Regioni a Statuto ordinario, nonché alle elezioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e dei componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

Art. 3 – Candidature in liste o gruppi

In ogni lista o gruppo di candidati, le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e uomini, sono disposte in ordine alternato per sesso e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.

Liste o gruppi di candidati che non rispettano le predette norme sono irricevibili.

Art. 4: Candidature in collegi uninominali

In ogni circoscrizione dove le candidature sono proposte in collegi uninominali, le candidature complessive contraddistinte dal medesimo contrassegno sono costituite da un numero uguale di donne e uomini e, in caso di disparità numerica, lo scarto è di una unità.

Partiti, movimenti o coalizioni di partiti recanti il medesimo contrassegno nella circoscrizione che non rispettano le predette norme non sono ammessi alla competizione elettorale in quella circoscrizione.

Art. 5: Norma abrogativa di chiusura

Ogni disposizione in contrasto con le norme di democrazia paritaria contenute nella presente legge è abrogata.


Copyright Udi Nazionale via Arco di Parma 15 Roma
Campagna 50E50 ovunque si decide

Noi dobbiamo tracciare anche le vie dell’avvenire,

ponendo le mete che oggi vogliamo siano raggiunte domani

(Assemblea Costituente 4 marzo 1947)


Note di sintesi

L’articolo 51 della Costituzione Italiana inizia con questa frase:

Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

E’ l’unico articolo, tra quelli riguardanti i rapporti politici, che dopo la locuzione tutti i cittadini aggiunge dell’uno e dell’altro sesso.


Una precisa scelta di natura storico-giuridica operata dai Costituenti e che, quanto all’origine, accomuna l’art.51 e l’art. 48.

Sia che fosse guardata come una concessione, sia che fosse propugnata come una conquista, quella natura ci dice, all’origine, che la Costituzione afferma il diritto all’elettorato attivo e a quello passivo sia in capo a soggetti di diritto di sesso maschile sia a soggetti di diritto di sesso femminile. Intanto, ci dice questo.
Non era cosa da poco affermare quei diritti nel 1946-48 nella Costituzione di un Popolo reduce dallo Statuto Albertino, quanto a Carte, e piegato dal Fascismo, quanto a Storia.


Dell’uno e dell’altro sesso. La scelta di questa locuzione e della congiunzione “e”, arriva al termine di un iter travagliato, dopo averne scartate molte altre, dai Lavori Preparatori in poi. In un anno e mezzo dal giugno del 1946 alla fine del 1947, dopo molte sedute, nelle Sottocommissioni, nella Commissione dei 75 e poi nell’Assemblea Plenaria, i Costituenti si sono resi protagonisti di una scelta che va oltre le vicissitudini dei Gruppi, le diatribe filologiche, le distanze tra le appartenenze.

Col tempo, i significati e i significanti giuridici che accomunavano l’art.48 e l’art 51 si sono differenziati sempre di più tra loro.


Col Tempo, ancora, supremo regolatore della Storia come del Diritto come di molto altro, quella locuzione scelta per l’art.51 ha acquistato un senso più pieno, non un senso paritario, si badi, visto che quell’art.51 parlava già nel 1948 di uguaglianza, bensì, un senso democratico.


Quel senso, oggi nel 2007, informa la Proposta di legge di iniziativa popolare dell’Udi, con una scelta precisa e consapevole anche di quelle vie dell’avvenire di cui parlava un liberale, nel 1947.

Nella Proposta dichiariamo le norme in attuazione dell’art. 51 della Costituzione del 1948, dove il termine attuazione ha un significato storico oltre che di forma giuridica.

Nel Diritto, diceva Piero Calamandrei, la forma è sostanza.

La nostra Proposta, sul piano politico, prescinde anche dalle sorti - incluse quelle di revisione con aggiunta di una seconda frase al primo comma - che ha avuto l’art.51 negli ultimi tempi, anche se le tiene doverosamente presenti, sul piano giuridico.

I Costituenti ci danno conto, con l’evoluzione delle loro stesse parole, di quanto avvenuto nell’arco di poco più di un anno.

La Storia, in questi sessanta anni, ha detto ancora altro, in Italia e nel Mondo.

Le donne non sono una minoranza da non discriminare, sono presenti in tutte le minoranze, in tutte le maggioranze, in tutti gli strati sociali, in tutte le razze.

Le donne sono l’altra parte del genere umano necessaria affinché l’umanità possa essere se stessa.

Inoltre, sono ormai consolidate nell’arco degli ultimi venti anni le acquisizioni contenute in documenti di istituzioni democratiche europee ai quali ha contribuito anche la rappresentanza italiana, dove si afferma la presenza paritaria di uomini e donne nei contesti decisionali come una esigenza della democrazia.

L’Udi è stata protagonista in Italia di tutte le lotte per l’emancipazione della donna, nei diritti, nella società, nel lavoro, nella famiglia.

Si è trattato, sempre, di lotte che hanno prodotto un avanzamento dell’intera società italiana, nel suo complesso.


Le donne organizzate hanno posto problemi, anche di natura giuridica, sul tavolo della Politica. Le donne non sono mai state “il problema”, neanche quando hanno “chiesto” alla Politica diritti “per le donne”.

Questa semplice verità può essere contrastata solo da chi pensa la Politica come luogo di carriere istituzionalizzate, o peggio come acquisizione di potere ad oltranza che ha tra le sue priorità non le esigenze del proprio Paese, ma quelle della propria conservazione.

L’Udi ha deciso di promuovere questa iniziativa di Democrazia Paritaria, perché i Partiti in Italia non hanno avuto la capacità gestire autonomamente il riequilibrio della rappresentanza.

Vi sono stati tentativi contraddittori di introdurre le “quote”.

Anche quelli recenti, venuti dopo la revisione della Costituzione, si sono rivelati in alcuni casi poco più che palliativi, in altri casi sono miseramente naufragati.

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Alla riforma dell’art.51 della Costituzione si è giunti nell’illusione che ciò avrebbe “promosso” le pari opportunità. Col senno di poi, l’8 marzo 2003 - giorno di entrata in vigore della revisione - si è consumata una beffa della Democrazia, prima ancora che un torto alle Pari opportunità.

A quella revisione ha parzialmente risposto solo la legislazione riguardante i componenti del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nel 2004, introducendo le quote di un terzo e sanzioni rivelatesi poco più che un graffio nel bilancio delle formazioni politiche.

La ragione di fondo di tutto ciò risiede nel fatto che a quella revisione, in quelle forme, a differenza ad esempio di quanto avvenuto in Francia, si è giunti come si può arrivare ad una regalìa, senza una presa di coscienza diffusa, senza un dibattito reale e profondo nel Paese sulle motivazioni, di cui, per la sua parte, anche l’Udi assume la propria responsabilità.

Ciò ha comportato un irrigidimento delle posizioni nei vertici dei partiti, da un lato, e il rafforzarsi dell’idea che le donne, quale minoranza discriminata, andavano aiutate con misure ad hoc, ma in un processo graduale, che non disturbasse più di tanto gli apparati al potere.

Queste contraddizioni si sono andate sempre più cristallizzando, con la protevia di chi intende difendere le posizioni acquisite in apparati e lobby, mostrandosi refrattario ad ogni sia pur minima messa in discussione, dal proprio interno, dei meccanismi di selezione delle candidature.

La legge statale che nel 2004 ha prescritto norme generali per la legislazione regionale delle regioni ordinarie non solo non ha rispettato la lieve revisione del 2003, ma ha violato il dettato introdotto ad hoc con la riforma dell’art. 117 Cost. nel 2001.

Nella recente riforma elettorale per Camera e Senato, al di là di come il suo stesso estensore l’ha qualificata, l’assoluto mancato rispetto dell’art. 51 è solo uno dei molti aspetti di incostituzionalità denunciati.

La proposta dell’Udi giunge in un momento di crisi della politica a più livelli e di dibattito per una riforma elettorale tutta ancora avvolta nelle nebbie di proposte che i massimi dirigenti di alcune formazioni rilanciano quotidianamente sui giornali e in televisione, senza comunicare all’elettorato la volontà reale di aprire un dibattito generale.

La consapevolezza che l’approvazione di una norma dipende, in fondo, da accordi a monte operati da quegli stessi soggetti non può e non deve scoraggiare la volontà di aprire un dibattito di cui si sente impellente l’urgenza democratica.

La presenza paritaria nelle Assemblee elettive è un’esigenza della democrazia in attuazione della Costituzione (art.1) e in quanto tale deve potersi imporre, se necessario, anche per legge, con norme che prevedano sanzioni adeguate all’importanza di quelle norme.

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Si può essere candidati e candidate in una lista, in un gruppo oppure, laddove si reintroducessero, in collegi uninominali di circoscrizione.

Per questo motivo, la presente proposta formula due ipotesi generali distinte, con una ratio che resta la stessa per tutte le candidature: un numero uguale di uomini e donne in ogni ambito che si riconduca ad un medesimo contrassegno di lista o di formazione, con lo scarto di una sola unità in caso di totale dispari (artt.3 e 4).

Ciò consente di applicare il principio di democrazia paritaria nelle candidature per tutte le assemblee elettive, da quelle circoscrizionali a quelle per il Parlamento Europeo.

Trattandosi di norma prescrittiva generale a garanzia della democraticità di base delle candidature, non è possibile usare due pesi e due misure, a seconda che si parli di Consigli Circoscrizionali o, ad esempio, del Senato della Repubblica. (art.2)

Abbiamo incluso nella previsione generale anche le città Metropolitane, in quanto questi organismi sono, dal 2001, inseriti nella Costituzione e sono ancora in attesa di norme che regolino le modalità dell’elezione dei propri rappresentanti. (art.2)

Al carattere fondamentale e all’importanza della norma consegue la valenza della sanzione per il suo mancato rispetto.

La sanzione non può essere né pecuniaria, né sottoposta a condizioni, bensì, nel primo caso, quello di liste o gruppi (art.3) sarà data dalla irricevibilità ad opera degli organi di controllo preposti, nell’altro (art.4) consisterà nella mancata ammissione dello schieramento o formazione che con un determinato contrassegno ha presentato nella circoscrizione con collegi uninominali un numero complessivo di candidature che non rispetta la parità numerica.

L’Udi con questa Proposta intende aprire un dibattito dentro e fuori le Istituzioni perché la Democrazia paritaria venga riconosciuta come un aspetto fondamentale del vivere civile e politico nel nostro Paese.

Auspichiamo che questa Proposta sia accolta favorevolmente da uomini e donne di buona volontà, presenti in tutti gli schieramenti politici.

Questa Proposta si inserisce in una campagna complessiva che l’Udi ha promosso fin dagli inizi del 2006, denominata 50E50 ovunque si decide, affinché la Democrazia nel nostro Paese sia compiuta in ogni ambito decisionale, non solo quelli determinati da una elezione.

Vogliamo che ovunque si decide sia affermata e realizzata la presenza paritaria dell’uno e dell’altro sesso, in condizione di uguaglianza. Come recita l’art. 51 della Costituzione.



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Campagna 50E50 ovunque si decide

udinazionale@tin.it http://www.udinazionale.org/ http://www.50e50.it/

UNO STRACCIO DI LAICITA'

Bologna, 30 marzo 2007

UNO STRACCIO DI LAICITA'

Siamo tutti divorziati (e aspettiamo la comunione), siamo tutti conviventi, siamo tutti gay, siamo tutti credenti e tutti laici. Ma vogliamo che lo stato sia laico. Contro lo scontro di civiltà. Contro la campagna vaticana martellante, pesante e volgare, giorno dopo giorno che iddio mette in terra. A questa volontà scientifica di provocazione, laici e credenti (uniti nella lotta) rispondono in maniera pacifica, brillante, simpatica, e non violenta.

Mettiamo uno straccetto rosa alle nostre borse, alle auto, agli scooter, alle finestre, uno straccetto per dichiarare pubblicamente la nostra voglia di laicità e la nostra contrarietà alle pesanti e quotidiane ingerenze del Vaticano nella vita politica italiana.

Al Cassero (via Don Minzoni 18, Bologna) sono disponibili straccetti per tutti. Per ricordare con un segno tangibile quali brandelli di laicità ci restano dopo l'impegnativa nota della Conferenza Episcopale Italiana.

LA DERIVA REAZIONARIA..

Riporto il mio intervento, come donna in Rete, all'assemblea Diritti Ora! del 7 Marzo 2007, per affrontare il tema della laicità:


"Ciò da cui vorrei partire è l'argomentazione fredda del diritto, per poi affrontare la questione delle relazioni.

Nel settembre 2003 il Parlamento Europeo approva una risoluzione sui diritti umani in Europa (conosciuta come Rapporto Sylla sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea) nella quale all'interno della sezione dedicata alle discriminazioni per orientamento sessuale: "ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione - legislativa o de facto - di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all'adozione" e "raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione".

I paesi che non hanno recepito da allora questa richiesta incontestabile sono Albania, Bulgaria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina.

Non inserisco nell'elenco lo Stato Vaticano, che come sappiamo, riconosce al suo interno un solo tipo di unione, non civile, ma religiosa e spirituale, cioè l'unione tra sacerdote e Dio. A parte la pretenziosità, di certo sappiamo che questo stato è tra i pochi che non si fonda su quella che il Vaticano stesso definisce "naturale" unione di uomo e donna e sulla genitorialità eterosessuale e che vuole imporre tale fondazione agli altri paesi sovrani.

Sappiamo quanto il concetto di natura sia da sempre stato usato per negare culturalmente la realtà di fatto, e sappiamo quanto questo sia un contro-senso in termini. D'altronde sappiamo quanto l'opposizione matrimonio – da mater- e patrimonio – da pater- sia stata da sempre un'imposizione di ruoli ben definiti all'interno dei rapporti privati e sociali, a discapito di uno dei due soggetti messi in gioco, mi riferisco alle donne che per secoli hanno lottato per ottenere i diritti di divorziare, di lavorare, di conseguire un patrimonio, appunto, linguisticamente e simbolicamente lontano dalla coniugazione al femminile.

Io conosco una sola esperienza davvero naturale, per la nostra specie in particolare, e cioè la nostra fragilità (umana troppo umana) che comporta la necessità delle relazioni. Le persone non esistono da sole, come soggetti astratti, tant'è che la formula di "diritto e dovere" di cittadinanza, si riferisce intrinsecamente alla regolamentazione delle relazioni. Intendo che non esiste in nessuna legislazione una definizione sostanziale di cosa si debba essere per essere definiti persona, per quanto la cultura-natura più obsoleta e reazionaria si arroghi il diritto di farlo.

In particolare però, e qui sta il problema, nella cultura cattolica e nei suoi derivati, un tipo di relazione è particolarmente importante e quindi difesa allo strenuo: quella di coppia. La coppia eterosessuale che fa figli, e intendo che deve farne: ci sono proposte di legge negli stati uniti che vorrebbero invalidare il matrimonio eterosessuale dopo tre anni se non ha prodotto prole.

Ecco, per la cultura dominante nella coppia la persona, con tutte le sue relazioni e le sue molteplici identità non esiste più, non esistono le sue scelte, i suoi desideri, diventa per la cultura cattolica la forma di relazione più totalizzante, suggellata dall'istituto matrimoniale.

Per questo i movimenti femministi hanno da sempre avversato questa formulazione.

Stare in coppia è la scelta di due individui e stare in coppia oggi, in una società che ci rende tutte precarie, che aliena in una prospettiva capitalistica e di consumo le singole, comporta e deve comportare una certa "sicurezza", un riconoscimento giuridico della relazione affettiva aldilà della formulazione genitoriale, anch'essa ripensabile, a fronte delle innovazioni tecnologiche e diritti acquisiti come l'aborto.

Ad oggi che può fare e che non può fare una coppia? La scelta della singola persona quanto conta?

Una coppia eterosessuale può sposarsi e conseguire una serie di diritti e doveri, e, per eterosessuale, paradossalmente, lo è pure se formata, ad esempio, da un uomo e da una donna transgender operata, una coppia, quindi, che non può avere figli, ma più simile a quel concetto di normalità proprio della cultura cattolica, quella che per essere certa ti guarda fin sotto la gonna. E da qui si intende tutto il boicottaggio burocratico al cambio di nome sui documenti, e si intende anche quanto l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia siano cieche e inadeguate all'intelletto umano. Se un intelletto c'è.

Le coppie omosessuali ad oggi non possono essere coppie per il legislatore, anche se per tutte è un'ovvietà che coppia sia qualsiasi legame affettivo tra due persone. Potranno forse dirsi con i DICO. Si diranno le coppie omosessuali e cinque studenti che convivono allo stesso modo. A me non pare un riconoscimento adeguato degli affetti dei nostri cittadini e cittadine. Si diranno le coppie eterosessuali che non scelgono il matrimonio, nello stesso modo in cui mia madre e mia nonna potrebbero dichiarare la loro convivenza. Lungi da me non apprezzare lo sforzo del legislatore di prendere atto della realtà delle relazioni sociali, delle strategie di sopravvivenza delle persone che vivono esistenze precarie, anzi apprezzo lo sforzo che una classe dirigente gerontocratica, con tutti i limiti che l'anzianità comporta a comprendere la contemporaneità, ha fatto per capire la fluidità e le differenze implicite della società delle persone. Ma l'unione affettiva, la convivenza di due persone che si amano è un'altra cosa, e va riconosciuta come tale, indipendentemente dall'orientamento sessuale.

Di certo la formula migliore non è una raccomandata con ricevuta di ritorno, che, siccome serve a riconoscere la convivenza, una se la manda a casa sua e riceve la ricevuta di ritorno a casa sua. E' davvero ridicolo. Di certo i diritti di successione, di reversibilità della pensione devono essere immediati e non dopo nove anni, soprattutto appurato che la durata media dei matrimoni tradizionali in Italia è minore! E appurato che un Giornalista nella coppia di fatto può usufruire della Cassa mutua sanitaria in uso per la categoria professionale; un Onorevole usufruisce dello stesso diritto dei giornalisti, ma in più può trasmettere la pensione di reversibilità al partner sopravvissuto. Inoltre, le coppie non sposate di parlamentari, hanno anche il diritto all'adozione di minori (ne usufruirono già Palmiro Togliatti e Nilde Jotti, che adottarono una bambina).

Di certo si comprende come nel concetto di coppia, per il legislatore, permanga l'idea del matrimonio-natura, l'idea della naturalità della coppia eterosessuale, che però non vede riconoscersi i diritti quando è una coppia di fatto come nel resto d'Europa, per la paura tutta cattolica, tutta fondamentalista, delle coppie omosessuali, perché la verità è questa. Ed è per questo che il matrimonio civile, quindi fuori dalla pomposità gotica degli edifici religiosi, che, vorrei ricordare, non pagano l'ICI, non è conseguibile da due persone dello stesso sesso.

Qui, e concludo, si delineano tre problemi che con i DICO restano totalmente irrisolti:

  1. il diritto regola i rapporti tra persone, ma nel caso dell'unione affettiva non si riconosce come persona chiunque abbia un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità.
  2. La coppia di fatto, la relazione affettiva di due persone al di fuori dall'istituto matrimoniale civile, non è riconosciuta come tale, ma come casualità che porta due o più persone a vivere sotto lo stesso tetto. E qui ripeto: è giusto che anche questa forma di convivenza venga riconosciuta, ma siamo ben lontani dalla formulazione di altri paesi europei più civili, più laici e dal rapporto Sylla dell’UE.
  3. Il matrimonio civile resta l'altra faccia di quello religioso, per tutte e tutti, atei, non battezzati e praticanti di altre religioni, resta lo specchio di una visione tutta teorica e fuorviante della realtà dell'amore umano, che sceglie come valido solo l'amore riconosciuto dalla chiesa cattolica, quello eterosessuale. E con il movimento femminista e lgbtq rivendico la possibilità di contrarre il matrimonio civile per tutte le persone.

Finchè non si vorrà comprendere quanto diversa e fluida sia la vita rispetto alle formulazioni giuridiche e religiose, sarà difficile vedere riconosciuti i diritti di relazione affettiva di quell'animale sociale che vuole evolversi a persona sociale, che è l'essere umano di fatto, aldilà di ogni imposizione e interpretazione totalitaria della sua identità. Questo è il nostro cammino."

Pubblico questo intervento sul blog, perché la cultura italiana, per come giornalisti e politici, due categorie ben definite, la definiscono nelle loro parole, sta attraversando un periodo davvero reazionario e incivile. Il post successivo tratta della proposta di legge contro le violenze alla donna e alla famiglia. Inoltre gli attacchi alla RU486 e alla fecondazione assistita non cessano.

Che succede?

Una classe politica intera in connivenza con le gerarchie ecclesiastiche sta cercando di toglierci, per dirla in modo cristiano, il libero arbitrio.

Nel caso dei DICO, provvedimento oltretutto insufficiente, si nega la responsabilità di scelta alle singole persone, si negano diritti fondamentali alle persone per il loro orientamento sessuale o per la scelta di convivere al di fuori del matrimonio. Questa è inciviltà. Si tratta di diritti umani ai quali i fondamentalisti oppongono i diritti della famiglia, dimenticando che la famiglia è composta da persone e non può accadere che nel momento in cui ci si sposa si perdano diritti fondamentali. La famiglia: la violenza contro una donna o un bambino, è una violenza contro la famiglia? Ma a che grado di astrazione stiamo arrivando? E, nel caso dell’aborto e della fecondazione assistita, l’organismo che cresce grazie, dentro e con la donna incinta è suo, fa parte di lei, è imprescindibile da lei, oppure è di Dio innanzitutto e poi di tutta l’umanità? Chi deve scegliere per ciò che cresce con lei? La chiesa, lo stato? Oppure ogni donna è responsabile per se stessa?

Io so quali sono le risposte a questi interrogativi, so che sono domande che da almeno 30 anni, senza volere andare oltre, si pongono ad uno stato che troppe volte dimentica la sua intrinseca e necessaria laicità.

Forse è il momento di porle di nuovo, con forza.

Barbara

Rigenderati

L'8 Marzo 2007...

Rigenderati!

Un'iniziativa del Collettivo Figlie Femmine

APPELLO PER LE DONNE IRANIANE DETENUTE A TEHRAN

Campaign to Free Women's Rights Defenders in Iran

Three Women’s Rights Defenders Remain in Detention

FOR IMMEDIATE RELEASE
March 8, 2007

> This year, the International Women’s Day is marked by the attack, arrest and detention of women's rights defenders in front of Tehran's Revolutionary Court. On Sunday March 4th, thirty three women were arrested following a peaceful demonstration. As of now thirty of these women have been released. Those released confirm that the remaining women— Shadi Sadr, Mahbubeh Abbasgholizadeh, and Jila Baniyaghoub,— are still in ward 209 of Evin Prison (run by the Ministry of Intelligence of Islamic Republic of Iran, designated primarily for the political prisoners). The reason for their detention is drafting a statement that called for the gathering.

On Sunday March 4, 2007, women’s right defenders gathered in front of the Revolutionary Court in Tehran to protest the court proceedings of Nooshin Amhadi Khorasani, Parvin Ardalan, Shahla Entesari and Susan Tahmasebi, Fariba Davoodi Mohajer—five prominent members of Iranian women's organizations who were arrested in pervious peaceful gatherings. As indicated by the women’s right activists and their legal teams the charges are in violation of the article 27 of the Constitution of Islamic Republic of Iran, which guarantees the citizens’ right to assemble peacefully. In violation of such right, the security police forces attacked women’s legal and peaceful gathering and arrested thirty-three protestors.

On March 5, fifty family members and friends of detainees gathered in front of the main entrance of Evin prison to protest the illegal arrests of their loved ones and to demand their immediate release. Consequently, prison authorities declared that Evin prison does not have the authority to release the detainees, as they are kept in ward 209, which is monitored and supervised by the Ministry of Intelligence.

In the following days, two groups of women were released from prison. This morning, at around 2:00 am, another group of fifteen women were released. It seems the reason for keeping the three women in detention is that they have accepted full responsibility for drafting the call for the gathering that took place on March 4.

Many internationally human rights and women organizations and prominent figures including Iranian political and social activists, lawyers, writers, journalists, and academics have denounced the arrest of women’s rights advocates demanding their immediate and unconditional release, including Louise Arbor, the UN High Commissioner for Human Rights, Irene Khan, Amnesty International General Secretary, Human Rights Watch, Human Rights First, Women Living Under Muslim Laws, Women’s Initiative for Gender Justice and the Observatory. Yet, more women’s rights advocates are being summoned to the court and threatened by arrest. This is while the authorities are promising release of more detainees.


> The Campaign to Free Women Rights Defenders in Iran

The campaign has been launched immediately after the arrest of women activists by a group of transnational activists. For more information about the campaign and the complete list of supporters, please visit the site:

>
http://www.meydaan.org/English/campaign.aspx?cid=52

> Contacts For Updated and Detailed Information:

The Free Women’s Rights Defenders in Iran Campaign coordinators are ready to provide detailed information about the status of women detainees.

The coordinators are willing to put reporters and news agencies in touch with the families and lawyers of the women in custody. The campaign coordinators can be contacted by phone or email.

Soheila Vahdati,
soheilavahdati@gmail.com
Sanam Dolatshahi,
sanamdi@gmail.com

LEGGE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE?

Una legge da cambiare: non considera la donna soggetto di diritto
• da Liberazione del 22 febbraio 2007
di Marina Pasqua

Il disegno di legge governati­vo sulla violenza contro le donne, approvato dal Consi­glio dei ministri il 22 dicembre scorso, delude ed esige una azione forte da parte delle/dei parlamentari. Più volte prean­nunciato dalla ministra Bar­bara Pollastrini, nella versione che arriva alle Camere modifi­ca alcune fattispecie di reati, ne introduce delle nuove e compie una rapida incursione nell'universo dei centri anti­violenza, senza accordare agli stessi il promesso riconosci­mento.
La prima riflessione è che, forse, a forza di "concerta­re", si è persa di vista la donna come soggetto di diritto consi­derata invece soggetto debole con anziani e bambini. La proposta governativa è frutto di un lavoro comune tra mi­nistero della Famiglia, mini­stero della Giustizia, ministero delle Pari opportunità e della Solidarietà sociale. Ne scaturi­sce una tutela dei diritti umani in generale, l'assenza di una lettura di genere, l'ambiguità forte di alcuni interventi, volti a contemperare esigenze in­compatibili tra loro. La centralità accordata alla famiglia è infatti incompatibile con una se­ria lotta contro la violenza di genere. Nell'art. 8 si parla di ri­composizione familiare come una delle prestazioni che si do­vrebbe fornire in favore delle vittime di reati tra cui i maltrattamenti in famiglia. Ciò oltre ad essere abominevole, disco­nosce la realtà. Le donne che si rivolgono ai centri antiviolen­za non vogliono ricomporre la famiglia. Vogliono salvare la propria vita, la propria incolu­mità e vogliono tornare ad es­sere libere.

L'impianto prevalentemente repressivo del ddl andrebbe sostituito con una visione che "sessui" maggiormente il dirit­to penale laddove interviene in questa materia. Norme che contengano inequivocabili di­chiarazioni di intenti, sulla scia della legge contro la vio­lenza di genere in vigore in Spagna, era quanto la Ministra ci aveva promesso durante la giornata parlamentare contro la
violenza di genere svoltasi a Roma il 23 novembre 2006. In­vece questo disegno di legge non mette in primo piano la violenza di genere ma parla di violenza in generale. Fonda­mentale, perciò, sarebbe se­parare con chiarezza la violen­za di genere e la violenza do­mestica da quella dovuta a di­scriminazioni sessuali, e non perché, naturalmente, il tema non ci sia caro ma perché confonde i piani e rende l'in­tervento neutro. Maggiori approfondimenti esigono, poi, ì singoli
interven­ti legislativi con riferimento ad alcune ipotesi di reato. E', ad esempio, certamente positivo che venga riconosciuto il feno­meno dello stalking (art. 13 "Atti persecutori"). Significa sancire l'esistenza di una nuo­va fattispecie di reato che chi lavora nei centri antiviolenza conosce bene. Tuttavia è erra­to inserire questa norma - così come pensato dal ddl - nel co­dice penale dopo il reato di mi­nacce, perché l'esperienza ci insegna che, a volte, lo stalking è prodromico all'omicidio. Più opportuno, allora, sarebbe collocare lo stalking dopo la violenza privata (art. 610 c,p.}, uno dei reati, insieme a quello di molestie, peraltro, ai quali attualmente le condotte di
stalking sono ricondotte in as­senza di una specifica previ­sione normativa.
Riguardo al reato di maltratta­menti in famiglia che diverrebbe per l'art.10 del ddl "mal­trattamenti contro familiari e conviventi", è importante che finalmente si scriva che il maltrattamento in famiglia è an­che quello commesso in dan­no della/del convivente, ma andrebbe inserito che i maltrattamenti si protraggono anche dopo la fine del matrimo­nio o della convivenza. Nell'art. 12 poi si introducono modifiche al reato di violenza sessuale. La legge 96/66 è una buona legge, esito di anni di battaglie. Ogni rimaneggiamento impone massima cau­tela. Già oggi si prevede, all'art 609 bis co. 3 del codice penale, che "nei casi di minore gravita" la pena venga diminuita. Il di­segno di legge introduce gli elementi da valutare per rico­noscere la "minore gravita" e tra questi "le condizioni psico­fisiche della vittima". Il rischio è che si consentano, nei Tribunali, domande odiose e detta­gliate alla persona offesa, do­mande che il venir meno della differenza tra violenza carnale e atti di libidine violenti avevano temperato, anche qui gra­zie all'esito di infinite, splendide battaglie.

E andiamo, per finire, ai centri antiviolenza. Il disegno di leg­ge li nomina in due norme al­l'art. 7 e all'art. 19. Con ilprimo si introduce un "Registro dei centri antiviolenza", con il se­condo si parla di "Intervento in giudizio".
Quanto ai registri, occorrerebbe dire che i centri sono quelli gestiti da associa­zioni e cooperative di donne, e indicare le linee-guida alle quali le realtà esistenti hanno finora aderito, liberandoci co­sì dalle insidie di possibili bra­me di appropriazione dei cen­tri antiviolenza da parte di soggetti che mai hanno inteso oc­cuparsi di violenza di genere. L'art. 19, infine, prevede l'intervento in giudizio degli enti locali e dei centri antiviolenza ma non la loro costituzione di parte civile.
Il nostro codice di procedura penale, all'art. 91, prevede l'istituto dell'inter­vento, che è diverso dalla costituzione di parte civile previsto, invece, dall'art. 76 dello stesso codice. Per legge, in Italia, esi­ste la possibilità di costituzio­ne di parte civile di associazio­ni quali - ad esempio - quelle ambientaliste o antiusura ma non delle associazioni di don­ne. Quella dei centri antivio­lenza avviene, quotidiana­mente, a sostegno della donna che ha subito violenza e con il suo consenso. Ma avviene gra­zie alla prassi giurisprudenziale. E la giurisprudenza, si sa, è mutevole. La nuova legge do­vrebbe introdurre questa pos­sibilità non limitandosi - co­me previsto dal ddl - al solo in­tervento che è meramente simbolico. Il venir meno della possibilità di costituirsi parte civile dei centri indebolirebbe le donne in giudizio. Il dire che il danno arrecato a quella donna è danno arrecato a tutte le donne è sentimento politico appreso dall'espe­rienza dei collettivi femministi degli anni 70. Chi non ricorda "Processo per stupro"? Chi non ricorda come trattavano le donne in giudizio? I collettivi femministi fecero allora il loro ingresso nelle aule di giustizia, si costituirono parte civile. Og­gi, nelle aule, ci vanno i centri antiviolenza, che oltre ad assi­stere la donna che si costitui­sce parte civile, con il suo con­senso, stanno al suo fianco in giudizio, parte civile anch'essi. Se passa il ddl, i centri potran­no solo intervenite a fianco della donna, con un arretramento giuridico e politico spa­ventoso. Il danno arrecato a quella donna, non sarà più il danno arrecato a tutte le don­ne. E' una presa di distanza: io, noi, non siamo ferite come te. Non siamo danneggiate come te,con te. "Interveniamo" solo al tuo fianco.